Cooperativa sociale

La Cooperativa Sociale è una particolare forma di Cooperativa introdotta e regolata dalla legge 381/1991 e dal decreto 112/2017 in quanto Impresa Sociale.

Una Cooperativa è una forma di società disciplinata dal Codice Civile (Libro VI, Titolo V) come società a capitale variabile con finalità mutualistiche. Una Società Cooperativa può essere riconosciuta a mutualità prevalente o avere una forma diversa; le Cooperative Sociali sono sempre a mutualità prevalente, ossia gestisce servizi in favori dei soci. Oltre ad una mutualità interna, ha una ‘mutualità solidale’, ovvero lo svolgimento di attività e servizi è rivolta anche a soggetti disagiati e svantaggiati esterni alla compagine sociale. Le cooperative sociali  gestiscono prevalentemente servizi socio-sanitari ed educativi oppure altri generi di attività che hanno come obiettivo l’inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate e sono finalizzate  nel perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.

Le Cooperative Sociali si dividono in due tipi:

– finalizzate alla realizzazione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi, d’istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica, inserimento lavorativo (di tipo A);

– svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (di tipo B). La normativa prevede, inoltre, che all’interno di queste società cooperative possano prestare servizio anche dei soci volontari cooperatori, ossia persone che prestano la propria attività gratuitamente. A queste figure non si applicano le norme in materia di lavoro subordinato e autonomo, poichè a loro non spetta alcuna forma di compenso. Tuttavia, la norma impone che la presenza dei soci volontari non superi il 50% del totale complessivo dei soci. Un’altra tipologia di soci che può far parte di una cooperativa sociale è quella dei soci sovventori, che possono cioè finanziare e investire capitali di rischio nella società e che perseguono, a differenza dei soci cooperatori, uno scopo di remunerazione del capitale che hanno investito.

Possono esistere anche Cooperative miste di tipo A e B.

La cooperativa sociale deve essere costituita in forma di atto pubblico e nella denominazione deve obbligatoriamente contenere l’indicazione ‘cooperativa sociale’. A seguito della costituzione la cooperativa sociale deve procedere all’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio e, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, all’iscrizione nel registro della prefettura della provincia in cui la cooperativa ha sede. Per aprire una cooperativa sociale è necessario un numero minimo di 9 persone (fisiche e giuridiche). Tuttavia il numero può scendere a 3 persone fisiche e sarà obbligatorio applicare alla società le norme sulla responsabilità limitata, anziché quelle che prevedono la costituzione della SPA, che sarebbe applicabile se i soci fossero anche persone giuridiche. Per la costituzione di una cooperativa sociale non è richiesto alcun tipo di capitale sociale minimo, ma è necessario che ciascun socio sottoscriva una quota sociale di almeno 25 euro.

La Cooperativa Sociale ha i seguenti organi:

– Assemblea dei soci: riunisce tutti i soci della Cooperativa, i quali a prescindere dalle quote di capitale hanno diritto ad un singolo volto, fatte salve le persone giuridiche che possono averne fino a 5 se lo statuto lo prevede;

– Consiglio di amministrazione: è eletto dall’assemblea dei soci e amministra la Cooperativa;

– Collegio sindacale: è l’organo di vigilanza sull’amministrazione della Cooperativa.

Nel Decreto Legislativo n° 460 del 1997 sulla disciplina tributaria degli enti non commerciali ed, in particolare, delle ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – , si attribuisce alle cooperative sociali la qualifica tributaria di ONLUS “ex lege” o “di diritto” nel rispetto della loro disciplina legislativa specifica.

Con la riforma del terzo settore la qualifica tributaria di ONLUS sarà abrogata a partire dall’anno di imposta 2021 e sarà sostituita da quella di ETS – Ente del terzo settore. Le cooperative sociali ed i loro consorzi si vedono attribuita dalla legge la qualifica di impresa sociale  la cui disciplina si applica però solo se compatibile con quella specifica delle cooperative sociali (Legge 381/1991) e con quella civilistica (Codice Civile) e fiscale delle cooperative a mutualità prevalente (macrocategoria a cui appartengono le cooperative sociali);

La disciplina delle cooperative sociali è quella specifica prevista per esse dalla Legge 381/1991, dal Codice Civile e dalle leggi fiscali, ma vi sono alcune importanti eccezioni espressamente previste nelle norme fiscali per gli ETS; inoltre, si applicano alle cooperative sociali il Decreto Legislativo n° 111 del 2017 sul cinque per mille dell’IRPEF di cui esse possono essere destinatarie sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti; infine, essendo le cooperative sociali diventate imprese sociali ex lege, sono obbligate a redigere annualmente il bilancio sociale e possono essere tenute ad effettuare la valutazione dell’impatto sociale delle attività da esse svolte.

Jamila Amari

Volontaria in Servizio Civile