L’impresa sociale

L’Impresa Sociale è un ente privato che esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’ordinamento giuridico italiano è molto chiaro riguardo la definizione di impresa sociale: “È un qualsiasi ente privato che esercita stabilmente e principalmente attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, di solidarietà e di utilità collettiva e sociale, lavorando responsabilmente e trasparentemente con i lavoratori, con gli utenti e con le autorità.”

Si intende svolta in via principale l’attività d’impresa d’interesse generale per cui i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi. È inoltre considerata di interesse generale – indipendente dal suo oggetto – l’attività di impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati lavoratori molto svantaggiati e le persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale, persone senza fissa dimora, che versano in condizione di povertà tale per cui non gli è possibile reperire e mantenere un’abitazione di autonomia.

Ciò che distingue profondamente le imprese sociali da quelle tradizionali è la finalità del guadagno: è chiaro che quando si apre un’azienda si mira a migliorare la propria condizione economica, ma se decide di dedicarsi ad attività di volontariato “in prima linea” lo scopo primario dovrà diventare esclusivamente mettere a disposizione sapere, denaro e tempo per aiutare la collettività.

L’Impresa Sociale è costituita con atto costitutivo. È un atto pubblico, che contiene e spiega le regole per lo svolgimento dell’attività scelta, le condizioni di ammissione dei soci, il capitale sociale, il sistema amministrativo scelto, i nomi dei primi responsabili. In questa fase è importante il numero dei soci: per aprire bisogna essere almeno in nove. Altrimenti, se i soci sono persone fisiche o si fa riferimento alle norme per le srl, si può essere in numero compreso tra sei e otto. Ma oltre l’atto costitutivo, la documentazione completa da consegnare richiede anche lo statuto, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale.

Come può vedersi, la burocrazia per l’apertura delle imprese sociali non è né più né meno complessa che quella per l’avvio di imprese tradizionali. Neanche i rischi o l’impegno necessario sono differenti, o sottovalutabili pensando che il volontariato sia un’attività ricreativa e giocosa: le imprese sociali sono de facto equiparate a tutte le altre aziende, con la sola differenza che il guadagno non va al proprietario ma all’intera comunità che serve e sostiene.

Le attività che un’Impresa Sociale può svolgere sono tante: dall’istruzione alla sanità, dall’aiuto e la difesa delle minoranze o dei malati, per la cultura o lo sviluppo, per l’alloggio o l’accoglienza umanitaria, per i bambini, gli animali, i lavoratori in condizioni difficoltose, gli ambienti naturali messi in ginocchio dall’inquinamento o dall’umanizzazione.

La qualifica giuridica di impresa sociale può essere ottenuta da associazioni (riconosciute o meno), comitati, fondazioni e società di persone, di capitali; invece le Cooperative Sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di Impresa Sociale. Al contrario delle società costituite da un unico socio persona fisica, delle amministrazioni pubbliche e degli enti i cui atti costitutivi limitino l’erogazione di beni e servizi ai soli soci o associati che invece, secondo quanto dettato dal legislatore, non possono acquisire la suddetta qualifica.

I requisiti per l’impresa sociale sono rilevanti anche perché, rispettandoli, è possibile fruire di alcune agevolazioni particolari.  A favore delle imprese sociali infatti è prevista l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali per tutti i trasferimenti a titolo gratuito di beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria e l’esenzione dall’imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative; è prevista anche una misura fissa per le imposte di registro, ipotecaria e catastale agli atti costitutivi, alle modifiche statutarie e alle operazioni straordinarie ed infine l’esenzione dall’IMU e dalla TASI per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo Settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ed altre.

Risulta allora evidente il fatto che le imprese sociali rientrino di diritto all’interno del cosiddetto Terzo Settore: quello che, a fianco alla pubblica amministrazione e ai privati in regime di mercato, hanno finalità sociali e di utilità civica. Il codice del terzo settore identifica una specifica sezione del registro unico nazionale del terzo settore (Runts) dedicata alle imprese sociali, incluse le cooperative sociali. Il codice del terzo settore provvede al riordino della disciplina sull’impresa sociale, di cui viene data definizione nella legge di delega. In sintesi tra le novità:

– le cooperative sociali e loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale;

– la nozione di interesse generale sostituisce quella di “utilità sociale”;

– vengono aggiunte nuove possibili attività;

– si introducono delle eccezioni al divieto di ripartizione degli utili;

– vengono introdotte nuove norme sulla trasparenza e sulle scritture contabili;

– sono previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

 

Jamila Amari

Volontaria in Servizio Civile