Le Fondazioni

La fondazione ha caratteristiche ben distinte dagli altri enti non profit che sentiamo nominare più frequentemente.                                                                                                                                             Una fondazione è un ente dotato di personalità giuridica privata regolato dal Codice Civile e basato su un patrimonio finalizzato a un preciso scopo lecito e di utilità sociale. Pertanto la fondazione deve avere un patrimonio che complessivamente risulti adeguato allo scopo perseguito. In quanto ente dotato di personalità giuridica di diritto privato, la fondazione ha una personalità distinta da quella dei fondatori e da quella degli amministratori; i creditori possono pertanto rifarsi solamente sul patrimonio della fondazione.

Una fondazione si costituisce per atto pubblico e può nascere anche per volontà testamentaria. Possono essere fondatori: persone fisiche; persone giuridiche (società e imprese); associazioni; enti pubblici.

Per costituire una fondazione innanzitutto si devono redigere l’atto costitutivo e lo statuto, secondo quanto previsto dall’art.16 del Codice Civile; in seguito alla costituzione viene annoverata nel Registro delle Persone Giuridiche Private; se l’operatività della fondazione è nazionale e riguarda una delle materie di esclusiva competenza dello Stato il Registro è curato dalla competente Prefettura, altrimenti dalla Regione.

Esistono diverse tipologie di fondazione: differiscono l’una dall’altra per modalità di intervento, operatività e sostegno agli enti, spinta fondativa, etc. Una fondazione può essere definita “operativa” persegue il suo scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione, oppure “d’erogazione” o “grant-making” se persegue il suo scopo indirettamente, finanziando altri soggetti che lo perseguono.

Esistono poi altre tipologie di fondazione  come:

  • la fondazione di famiglia o d’impresa: sono fondazioni istituite per portare avanti i valori e le idee del capostipite, o, nel caso di un’impresa, valorizzare le esternalità positive (competenze, beni prodotti, tecnologie sviluppate…) e limitare le esternalità negative;
  • la fondazione di comunità: sono fondazioni, costituite da una pluralità di attori, destinate a raccogliere donazioni e valorizzarle per il benessere di un determinato territorio e in taluni casi a gestire beni pubblici di rilievo locale promuovendo e implementando il Terzo Settore e l’impegno dei cittadini;
  • la fondazione di partecipazione: sono fondazioni, costituite da una pluralità di attori, che in base allo statuto mutuano alcune caratteristiche tipiche dell’associazione, come la possibilità di far entrare nuovi membri e l’assemblea dei soci. In genere sono realtà operative che valorizzano il contributo di tutti i membri.

 

Con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) le Fondazioni che hanno i requisiti per il riconoscimento come Ente del Terzo Settore, previsti dal Codice del Terzo Settore possono chiederne la registrazione. In tal caso migreranno dal Registro delle Persone Giuridiche Private al RUNTS.

Inoltre per molte fondazioni che svolgevano attività di assistenza e beneficenza e che erano state riconosciute dall’Agenzia delle Entrate come ONLUS,  poichè con la nuova Riforma la figura della Onlus è stata abolita, molte si sono trovate dinanzi alla scelta di status da assumere, secondo la nuova normativa.

Le possibilità rientrano tra le seguenti:

– lo status di Fondazione non ETS (Ente Terzo Settore)

– lo status di Fondazione ETS (nella categoria “altri enti”)

– lo status di Fondazione ETS “Impresa Sociale”

– trasformare la Fondazione in società commerciale a scopo di lucro.

 

Ricordiamo che gli Enti del Terzo Settore nell’esercizio delle loro funzioni possono essere commerciali, cioè esercitare le attività in forma d’impresa, oppure svolgere attività di interesse generale ma non commerciali. Il sistema tributario in questo caso non influisce sul profilo giuridico dell’ente.

Ad ogni modo, la nuova riforma che disciplina gli ETS contribuisce fortemente allo sviluppo ed implementazione delle attività filantropiche delle fondazioni, attraverso una puntuale regolamentazione delle regole di trasparenza e governance.

È opportuno precisare che non tutte le Fondazioni possono essere Enti del Terzo Settore e che la legge delega che ha portato poi al Codice del Terzo Settore esclude esplicitamente l’applicazione della Riforma alle Fondazioni di Origine Bancaria.

I vantaggi che le fondazioni hanno dall’assunzione della qualifica di ETS riguardano sia la  disciplina fiscale agevolata degli ETS prevista dal Titolo X del Codice del Terzo Settore sia la maggior facilità di acquisizione della personalità giuridica.

Per quanto riguarda l’acquisizione della personalità giuridica, il D.lgs 117/2017 ha snellito la procedura prevista; infatti “le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono (…) acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (…)“ (art.22).

Infine, il Codice obbliga le fondazioni ETS a nominare:

  • un organo di amministrazione a cui si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art.2382 Codice Civile. Gli amministratori, a seconda delle regole statutarie, potranno essere eletti dall’organo assembleare;
  • un organo di controllo, anche monocratico;
  • un/a revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

 

Jamila Amari

Volontaria in Servizio Civile