Piano di zona – Articolazione, predisposizione e approvazione

La predisposizione del Piano di zona comporta tre fasi di lavoro:
– una prima, propedeutica, di analisi dei problemi e dei bisogni, di lettura delle risorse, di individuazione dei soggetti che, a diverso titolo, sono interessati a questa programmazione;
– una seconda, in cui vengono messi a punto i contenuti del Piano e si procede alla sua approvazione ed alla stipula dell’accordo di programma ove necessario;
– una terza, in cui si avvia e sperimenta la sua gestione unitaria ed integrata (anche con soggetti comunitari), all’interno degli ambiti per la gestione dei servizi sociali. La Giunta Regionale, entro un certo periodo di tempo (sei mesi), fornisce orientamenti per il lavoro del programmatore locale, nella fase conoscitiva ed in quella di predisposizione del Piano di Zona, con linee guida per l’ente gestore in funzione del monitoraggio (osservatorio permanente a livello di distretto socio-sanitario) e della valutazione dei risultati conseguiti. I Sindaci, riuniti nella Conferenza dei Sindaci negli ambiti pluricomunali, sono i soggetti che promuovono e curano la predisposizione del Piano di Zona. Essi coinvolgono, nelle diverse fasi e nel rispetto delle specifiche competenze di ognuno, tutte le istituzioni pubbliche, le istituzioni private, le famiglie e tutti i soggetti della solidarietà organizzata presenti nell’ambito territoriale e disponibili a collaborare, così come in realtà stabilisce la nuova Legge Quadro sui Servizi Sociali (328/00). E’ opportuno che il Sindaco o la Conferenza dei Sindaci costituiscano un “gruppo di piano” formato da forze politiche, tecnici, e rappresentanti dei soggetti istituzionali o della solidarietà organizzata, ivi comprese le “associazioni storiche” operanti nel settore nel settore della disabilità, presenti nello specifico ambito territoriale. Questo gruppo è lo “strumento operativo” del programmatore locale nella predisposizione del Piano.

Le fasi principali in cui può articolarsi il lavoro sono le seguenti:
a) predisposizione degli strumenti di rilevazione dei soggetti presenti sul territorio e dei dati relativi ai bisogni, alle risorse, ai servizi;
b) analisi dei dati, individuazione degli obiettivi e delle priorità, con diretto coinvolgimento del Sindaco o della Conferenza dei Sindaci e altri soggetti istituzionali e sociali;
c) stesura del Piano di Zona con obiettivi, sotto-obiettivi, risultati attesi, indicatori, azioni da compiere, interventi e servizi da garantire, soggetti responsabili, oneri necessari, tempi di realizzazione dei servizi, rapportati alla durata del Piano, momenti di verifica e valutazione;
d) individuazione delle modalità delle modalità gestionali per garantire approcci integrati con il distretto sanitario. Infine una volta predisposto, il Piano di Zona viene sottoposto alla approvazione dei consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell’ambito territoriale e, quindi, trasmesso alla regione a cura del Sindaco o della Conferenza dei Sindaci. La Giunta Regionale, ne verificherà la compatibilità con gli obiettivi di sistema e con gli obiettivi caratterizzati su problemi specifici, definiti dalle direttive del Piano Sociale Regionale.

Dopo l’approvazione da parte della Regione, possono essere formalizzati gli accordi e i contratti di programma e quant’altro necessario per la gestione integrata del Piano di Zona. Il Piano approvato, in particolare costituisce il necessario presupposto per la stipula dell’accordo di programma tra comuni, singoli e associati, e l’Azienda ASL di riferimento per quanto attiene alle competenze gestionali relative ai servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria.

Rocco Emanuele Nappi

Volontaria in Servizio Civile