La Riforma del Terzo Settore

La riforma del Terzo Settore e l’adozione del Codice, abrogando le normative previgenti relative ai processi di costituzione e funzionamento delle associazioni di promozione sociale pone in evidenza la volontà di trasporre su un livello diverso le attività degli enti che verranno indicati con la dicitura ETS (Enti delTerzo Settore).

In particolare, se la legge quadro sul volontariato assegnava rilevanza alla capacità dell’ente di fornire risposte ai bisogni espressi da soggetti “svantaggiati”, oggi ai sensi dell’articolo 5 del Codice, si afferma che l’esercizio delle attività praticabili per ottenere lo status di terzo settore, deve rispondere a bisogni di interesse generale e, soddisfatto tale criterio da inserire anche nell’atto costitutivo e nello statuto, la formazione sociale è libera di praticare anche attività diverse  nonché di reperire i fondi per lo svolgimento delle stesse, non in maniera occasionale bensì continuativa, ovvero attraverso la vendita di beni e servizi.

Schematizzando gli obiettivi legislativi di questa riforma sono :

1) Favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione, riconoscendone il valore nel rendersi strumento di promozione personale e di partecipazione democratica, di solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli artt. 2, 3, 18 e 118 della Costituzione.

2) Riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata per concorrere all’accrescimento dei livelli di tutela dei diritti civili e sociali.

3) Favorire e promuovere l’autonomia statutaria degli enti,consentendo la realizzazione delle loro finalità, a tutela dei soggetti coinvolti.

4) Accrescere la coerenza giuridica e la trasparenza delle associazioni.

Sono definiti in automatico ETS, ovvero enti del terzo settore, quelle realtà che prima della riforma erano: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative e società di mutuo soccorso. Possono acquisire lo status tutti gli enti privati, anche in forma societaria, che esercitano, principalmente una delle attività senza scopo di lucro, come indicato all’articolo 5 del codice.

L’assunzione della qualifica ETS, comporta degli obblighi, tra i quali L’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, presentata dal legale rappresentante dell’Ente o dalla rete associativa a cui l’Ente aderisce, all’ufficio del registro unico nazionale della regione o della provincia autonoma dove ha sede l’Ente stesso.

Successivamente alla verifica e alla sussistenza dei requisiti necessari si procede all’iscrizione mediante la quale, è possibile concorrere con procedure più favorevoli, alla stipula di eventuali convenzioni con la pubblica amministrazione, per la prestazione di beni e servizi in favore dell’interesse generale.

Inoltre per la suddetta qualifica è fatto obbligo redigere:

– Le scritture contabili e stesura del bilancio di esercizio da redigere sotto forma di rendiconto finanziario per cassa, per proventi e/o entrate inferiori ai 220 mila euro annui e comunque in conformità con l’apposita modulistica del Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali;

– Il bilancio sociale con annessa pubblicazione di emolumenti e compensi attribuiti ai componenti degli organi sociali nel caso di enti i cui proventi/entrate siano superiori ai 100 mila euro;

– I libri sociali, ovvero libro dei soci e delle adunanze,visionabili, in conformità con le modalità statutarie, da tutti i soci/aderenti.

Inoltre è fatto divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili/ricavi/proventi che devono essere reinvestiti per lo svolgimento delle attività statutarie, nel perseguimento delle finalità di utilità sociale/solidaristiche e la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (salva diversa disposizione di legge) ad altri enti del Terzo Settore,come definito nello statuto o, in assenza di esso, alla Fondazione Italia Sociale.

Infine il decreto prevede l’introduzione di un nuovo regime forfettario ai finifiscali, un riordino della disciplina afferente alle detrazioni e alle deduzioni in favore di coloro che effettueranno erogazioni benevoliagli enti del terzo settore, nonché agevolazioni degli enti in materia d’imposte dirette e indirette e l’accesso ad agevolazioni erogate sotto forma di incentivi fiscali maggiorati, al “social bonus “ e ai “Titoli di solidarietà”.

 

Jamila Amari

Volontaria in Servizio Civile